Prot. CD-2020-51
- Premesso che tra le più delicate responsabilità del Vescovo diocesano c’è quello di ammettere propri fedeli all’ordine sacro, con la conseguente necessità di un discernimento accurato e attento circa l’idoneità dei candidati;
- Considerato che il Vescovo ha la responsabilità canonica ultima e definitiva circa la chiamata all’ordine sacro e che è suo dovere morale considerare con la massima attenzione la valutazione finale della comunità formativa come pure il parere di persone e Consigli ecclesiali;
- Valutato quanto suggerito dai documenti: Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Lettera circolare Entre la más delicadas, 10.11.1997, Allegato III; Conferenza Episcopale Italiana, La formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana. Orientamenti e norme per i seminari (terza edizione), 4.11.2006, nn. 118-122; Congregazione per il Clero, Il dono della vocazione presbiterale. Ratio Fundamentalis Institutionis sacerdotalis, 8.12.2016, nn. 203-210; Congregazione per il Clero – Congregazione per l’Educazione Cattolica, Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium, 22.2.1998, nn. 60-62.
- Visti i cann. 1051-1052
con il presente
Decreto
stabilisco quanto segue
1. Nell’Arcidiocesi di Cagliari è istituita la Commissione per gli ordini sacri e i ministeri (“De promovendis ad ordines”) con il compito di coadiuvare l’Arcivescovo per lo svolgimento dello scrutinio circa le qualità richieste ai candidati all’Ordinazione diaconale e presbiterale.
2. Sono membri della Commissione:
- l’Arcivescovo, in qualità di presidente;
- il Vicario generale, il Rettore del seminario diocesano e il Delegato episcopale per il diaconato permanente, come membri di diritto durante munere;
- due membri del clero diocesano nominati dall’Arcivescovo, dei quali uno parroco e l’altro docente in materie teologiche, che durano in carica tre anni.
3. Di volta in volta, l’Arcivescovo può invitare ad intervenire altre persone sagge e prudenti, in grado di fornire ulteriori elementi utili al discernimento dell’idoneità di singoli candidati.
4. Non possono partecipare alla discussione coloro che sono legati ai singoli candidati da rapporti di foro interno, anche extra-sacramentale (cf. can. 240 § 2; Nota della Penitenzieria Apostolica sull’importanza del foro interno e l’inviolabilità del sigillo sacramentale, 1.7.2019, n. 2).
5. La Commissione stabilisce la metodologia per lo studio dell’idoneità dei candidati, in conformità al magistero e alla disciplina della Chiesa.
6. La Commissione svolge il suo compito in sessioni collegali, per loro natura riservate, convocate e presiedute dall’Arcivescovo.
7. I membri hanno l’obbligo di esprimere sinceramente il loro parere e di osservare diligentemente il segreto (cf. can. 127 § 3).
8. Alla Commissione sono fornite tutte le informazioni necessarie all’espletamento del proprio compito.
9. La discussione relativa ad ogni candidato termina con un voto, che può essere segreto se lo chieda uno dei membri della Commissione, in cui si risponde al quesito se si raccomanda o meno all’Arcivescovo l’accoglimento della domanda fatta dal candidato di essere ammesso al rispettivo rito liturgico.
10. I verbali della Commissione sono conservati presso l’Arcivescovado. Il risultato della votazione è registrato altresì nella cartella personale del candidato.
11. Il parere della Commissione non è vincolante, e l’Arcivescovo può discostarsene per ragioni ben fondate e prevalenti (cf. can. 127 § 2 n. 2°).
Dato in Cagliari, dalla sede arcivescovile, 14 ottobre 2020.
+ Giuseppe Baturi
Arcivescovo Metropolita di Cagliari
Il Cancelliere Arcivescovile
Mons. Ottavio Utzeri